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Il DL 13.08.2011 n. 137 ha apportato alcune modifiche all’art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231. Le novità, in vigore dal 13.08.2011, riguardano l’abbassamento dei limiti per i trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, assegni e libretti al portatore, da un importo pari o superiore a 5.000 euro ad un importo pari o superiore a 2.500 euro. 

DENARO CONTANTE
È vietato il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane Spa.

ASSEGNI
Gli assegni bancari e postali devono essere rilasciati dalla banca o dalla Poste Italiane muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo d’imposta sul bollo, la somma di 1,5 euro.
Il Dl 138/2011 interviene precisando che tali assegni devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 2.500 euro.
Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il cliente, può richiedere, per iscritto, il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500 euro, pagando per ciascun modulo, a titolo d’imposta sul bollo, la somma di 1,5 euro.
Inoltre gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento: la soglia, quindi, è intesa per ciascun assegno.
Fase transitoria. 
 Gli assegni liberi ( senza clausola di non trasferibilità) emessi, ante 13.08.2011, per importi pari o superiori a 2.500 euro, ma inferiori a 5.000 euro, ed incassati a decorrere da tale data sono da considerare regolari, e possono essere presentati alla banca senza timore di sanzioni e segnalazioni.
 Gli assegni post datati emessi ante 13.08.2011 per importi pari o superiori a 2.500 euro:
 Se non è stato girato è possibile risolvere il tutto apponendo la clausola di non trasferibilità;
 Se è stato girato non è possibile sfuggire alla sanzione. Non è ancora chiaro, a chi si applichi la sanzione: al solo emittente (traente) o al traente e i successivi giranti ovvero anche al beneficiario ed al soggetto che abbia la detenzione del titolo privo dei requisiti obbligatori.
Si ricorda, inoltre che gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (a me medesimo o a me stesso), qualunque sia l’importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane Spa.

SANZIONE
La violazione delle disposizioni sopra citate comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia compreso tra 2.500 e 50.000 euro, se invece è superiore a 50.000 euro la sanzione sarà dal 5% al 40% dell’importo trasferito. In entrambi i casi la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro.

LIBRITTI AL PORTATORE
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto di una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.09.2011.
La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000 euro. Le sanzioni sono aumentate del 50% passando da un minimo del 30% a un massimo del 60% del saldo se questo sia superiore a 50.000 euro.
 
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